La concessione del marchio ha per oggetto i prodotti previsti dall’art. 1 della L.R. n.21/2002, senza alcuna limitazione di provenienza, appartenenti alle filiere agricole, zootecniche, ittiche, silvo-pastorali, sia freschi che trasformati. Tali produzioni devono essere ottenute utilizzando le metodologie riconducibili alle misure agro-ambientali attuate secondo le disposizioni vigenti in materia di agricoltura ecocompatibile, e che in questo modo offrono particolari garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell’immagine del prodotto.
I prodotti ammessi al marchio presentano alcuni elementi fondamentali in comune, ovvero:
provengono da filiere agro-alimentari regionali, tracciate e con un ridotto raggio di sviluppo della filiera (90 km);
hanno caratteristiche qualitative e requisiti igienico-sanitari superiori agli standard merceologici;
sono ottenuti grazie a pratiche agricole particolarmente attente e rispettose dell’ambiente e del benessere animale; le tecniche produttive impiegate, che prevedono un ridotto impiego di fitofarmaci/fertilizzanti e un rispetto della naturale vocazione colturale dei terreni, permettono un miglioramento del territorio e una riduzione dell’impronta ecologica, a vantaggio dell’intero ecosistema.
DISCIPLINARI ATTIVATI
Perché ad un prodotto possa essere marchiato AQUA è necessario che ci sia un disciplinare approvato, che normi i requisiti del prodotto finale, stabilisca le tecniche da utilizzare nelle diverse fasi di produzione e descriva i criteri di identificazione e tracciabilità lungo tutta la filiera.
ECCO LE RELATIVE SCHEDE DEI PRODOTTI AQUA:
COZZE E VONGOLE VERACI FILIPPINE
PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI