I concessionari del marchio sono tenuti, per tutta la durata della concessione:
a) rispettare in ogni sua parte il disciplinare tecnico di riferimento;
b) rispettare tutte le modalità d’uso del marchio collettivo come disciplinate nel decreto di concessione ed in particolare quelle attinenti la riproduzione grafica del logo;
c) conservare la documentazione cartacea relativa al certificato di conformità e al contratto di certificazione, trasmessi in copia all’Ersa, ed esibirla su richiesta eventualmente con l’ulteriore documentazione attinente la certificazione del prodotto;
d) sottoporsi all’attività di vigilanza sull’uso del logo effettuate dall’Ersa;
e) comunicare tempestivamente all’Ersa ogni modifica rispetto a quanto dichiarato nella domanda di concessione d’uso del marchio, compresa la stima dei quantitativi massimi annui di prodotto da ammettersi al marchio;
f) comunicare tempestivamente all’Ersa ogni modifica del contratto di certificazione stipulato con l’Organismo certificatore che possa incidere sulla vigenza o durata del rapporto di certificazione, nonché la scadenza e la decadenza dalla certificazione di conformità del prodotto;
g) comunicare tempestivamente all’Ersa la rinuncia o l’interruzione volontaria dell’uso del marchio.