Il produttore interessato ad utilizzare il marchio sui propri prodotti è necessario che si rivolga ad un organismo di certificazione indipendente a sua scelta (che operi ai sensi della normativa europea UNI CEI ISO/IEC 17065 (precedentemente UNI CEI EN 45011) e che sia accreditato presso l’Organismo nazionale di accreditamento come previsto dal Regolamento n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio), per ottenere un’attestazione della conformità del suo prodotto alle norme descritte nel disciplinare tecnico.
Una volta ottenuto il certificato di conformità, il produttore può presentare la domanda di concessione d’uso all’Ersa, inviando il modulo:
via PEC all’indirizzo: ersa@certregione.fvg.it o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a:
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia – ERSA
Via del Monte Santo, 17 - 34170 Gorizia
Nella domanda devono essere riportati i dati relativi:
e allegati:
Il pagamento può essere effettuato online, tramite il servizio di pagamento , accedendo al portale internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari, scegliendo l’Ente “Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA” e la voce Concessione marchio AQUA.
La modalità di pagamento "pagoPA" può anche essere affiancata, come possibile alternativa, dai pagamenti eseguiti per cassa presso il soggetto che per l'Ersa svolge il servizio di tesoreria o di cassa: Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
Solo dopo la verifica dei requisiti, da parte del Servizio promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, verrà concesso l’uso del marchio.
La concessione d’uso vale per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data del decreto di concessione, rinnovabile per un ulteriore quinquennio, salvo decadenza o rinuncia da parte del concessionario.
Il mantenimento della concessione d’uso e il suo eventuale rinnovo sono subordinati alla sussistenza dell’attestazione di conformità del prodotto al disciplinare tecnico di riferimento, rilasciata dall’Organismo certificatore, che costituisce presupposto per il rilascio del marchio.
Pertanto le procedure per il rinnovo devono essere attivate, su istanza dell’interessato, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, al fine di non interrompere le procedure di certificazione in corso, considerata l’impossibilità di richiedere una nuova concessione prima che siano trascorsi tre anni.
Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento al marchio, previa comunicazione espressa ufficiale da trasmettere a Ersa sempre via PEC, la quale diviene efficace trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Agenzia. La rinuncia comporta la cessazione della qualità di concessionario, la perdita di ogni diritto relativo all’utilizzo del marchio e l’applicazione di tutti gli obblighi e i divieti previsti per il caso della revoca della concessione.