Qualificazioni di prodotto

Nella sua accezione più generale, la qualità esprime il livello di soddisfacimento delle aspettative di chi compra e, allo stesso tempo, le capacità di un produttore di appagarle.

E’ importante tenere bene a mente che la qualità non capita per caso, ma va garantita: le certificazioni di prodotto nel settore agro-alimentare e i marchi comunitari svolgono un importante ruolo proprio in questo senso, affinché si possa misurare in forma di requisiti concreti verificabili sulla base di una regolamentazione - nazionale o sovranazionale (europea) - che ne assicuri una valutazione univoca.

Nel settore agroalimentare, le certificazioni sono volontarie: è il produttore stesso che, scegliendo di far parte di una filiera certificata, accetta senza riserve l’impegno di un costante autocontrollo della propria attività in aggiunta alle verifiche dell’autorità competente.

A questo scopo, un organismo abilitato al controllo, imparziale e indipendente, ha appurato il rispetto da parte del produttore di specifiche regole che quindi è autorizzato a presentare sul mercato il prodotto con quella denominazione.

I marchi e i loghi di qualità sono un importante strumento di comunicazione diretta al consumatore, poiché hanno lo scopo di informarlo visivamente e sinteticamente su caratteristiche fondamentali del prodotto quali: provenienza, sicurezza alimentare, metodi di produzione, scelta dei fornitori e/o delle materie prime. 

Grazie a questi strumenti si può incoraggiare un’alleanza strategica tra i produttori e i consumatori, dove tipicità, unicità, tradizione, radicamento nel territorio creano un legame indissolubile tra tutti gli attori della filiera.

L’Unione europea, nell’intento di salvaguardare/sostenere le proprie eccellenze agro-alimentari sul mercato globale, ha istituito già dal 1992 i marchi DOP, IGP e STG (Reg. CE n. 2081/92). Con il Reg. CE n. 834/07, sono stati stabiliti i requisiti per i prodotto provenienti da Agricoltura biologica. A distanza di vent’anni, il Reg. UE n. 1151/2012 ha sostituito e perfezionato il Reg. CE n. 2081/1992, introducendo l’Identificazione facoltativa di qualità «Prodotto di montagna» e rimarcando la necessità di avere a disposizione efficaci strumenti legislativi per l’identificazione e la rintracciabilità territoriale dei prodotti agroalimentari di pregio. Per quanto riguarda l’Identificazione facoltativa di qualità «Prodotto di montagna», l’ERSA riceve le comunicazioni di inizio del suo uso da parte dei produttori, che poi trasmette annualmente al ministero ed è incaricata di effettuare anche i relativi controlli. REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017

A livello nazionale il marchio SQNPI (Sistema di qualità nazionale produzione integrata) (Legge n. 4 del 3 febbraio 2011) contraddistingue le produzioni agroalimentari ottenute secondo i principi della produzione integrata, ovvero il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

A sua volta la Regione Friuli Venezia Giulia, con l’istituzione del marchio collettivo AQUA – Agricoltura Qualità Ambiente (L.r. n. 21/2002), ha voluto mettere a disposizione degli operatori dell’agroalimentare un importante strumento di marketing, che ha il vantaggio di avere un impatto molto forte sul consumatore e di poter essere apposto direttamente sui prodotti. Con la medesima legge la Regione ha affidato all’ERSA i compiti relativi al riconoscimento e alla registrazione del marchio, all’individuazione dei tipi di prodotto da ammettere al marchio, e alla redazione dei disciplinari tecnici di produzione.