Zone di montagna

Con l’espressione “zone di montagna” si intendono le aree ubicate nei Comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani definiti sulla base dei criteri del Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 32, par. 1, e indicati nei Programmi di sviluppo rurale delle rispettive Regioni (PSR 2014-2020 del FVG, versione 13.0, tabella 8.10.1, pag. 656).

Non è prevista una certificazione da parte di un organismo di controllo, le aziende operano, quindi, con il solo regime di autocontrollo.

Sul sistema vigilano l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), le Regioni, le Province Autonome e altri Organi di controllo ufficiali che possono effettuale delle ispezioni in azienda al fine di rilevare eventuali irregolarità nell’utilizzo dell’indicazione (Dec. Min. n. 57167 del 26/07/2017, art.5, commi 3, 4, 5).

Le deroghe, ammesse dal Dec. Min. 14/03/2022 sono spiegate nella sezione REGOLAMENTO.