Comunicazione di utilizzo

L’utilizzo dell’indicazione è gratuito.

Gli operatori che intendono adottarla devono conformarsi alle disposizioni definite dalla normativa (Dec. Min. n. 57167 del 26/07/2017, art. 3 e 4) e inviare una comunicazione entro trenta (30) giorni dall’avvio della produzione del “Prodotto di montagna” utilizzando apposito modulo (a lato).

L’ERSA, verificata la correttezza della comunicazione, si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni. 

La comunicazione semplice, bollata, corredata da una copia del documento di identità in corso di validità,

va notificata:

via PEC all’indirizzo: ersa@certregione.fvg.it 

tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno a: 

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia – ERSA

Via del Monte Santo, 17 34170 Gorizia 

La comunicazione CON DEROGA, bollata, corredata da una copia del documento di identità in corso di validità,

va notificata: 

via PEC all’indirizzo: ersa@certregione.fvg.it 

tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno a:

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia – ERSA

 Via del Monte Santo, 17 34170 Gorizia

E PER CONOSCENZA via Pec a: saq4@pec.politicheagricole.gov.it 

o

tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno a: 

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF

Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca.

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV

Via XX Settembre, 20 00187 ROMA (RM).

 

L’ERSA, verificata la correttezza della comunicazione, si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni, altrimenti l’istanza si considera accettata. 

In caso di variazioni o cessazioni delle condizioni comunicate in prima istanza, gli operatori sono tenuti ad informare la Regione entro 30 giorni. 

La Regione trasmette annualmente al MASAF l’elenco dei produttori che hanno inoltrato comunicazione e il Ministero pubblica, a sua volta, sul proprio sito istituzionale, l’elenco nazionale aggiornato.

Il MASAF pubblica, inoltre, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli operatori, un elenco degli impianti per lo svolgimento delle operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari situati al di fuori della zona di montagna (in deroga).