Regolamento

L’indicazione può essere apposta sull’etichetta di prodotti di origine animale e/o vegetale la cui produzione rispetta le condizioni d’uso riportate nel Reg. Del. (UE) n. 665/2014, nel Dec. Min. n. 57167 del 26/07/2017 e, per le deroghe, nel Dec. Min. 14/03/2022, ovvero:

  • Per i prodotti di origine vegetale: le piante devono essere coltivate in area montana.
  • Per i prodotti di origine animale (per es: latte e uova): la loro produzione deve avere luogo nelle zone di montagna.
  • Per i prodotti derivanti da animali (es: carni): devono essere ottenuti da animali allevati in montagna per almeno gli ultimi 2/3 del loro ciclo vitale. Nel caso di animali transumanti, questi devono essere allevati per almeno ¼ della loro vita su pascoli di transumanza montani. La dieta annuale degli animali deve essere essenzialmente costituita da alimenti prodotti nelle zone di montagna (almeno il 60% in s.s. per i ruminanti, il 25% in s.s. per i suini e il 50% in s.s. per gli altri animali); nel caso di animali transumanti, la regola non viene applicata quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna, per tanto, in questo caso, la % richiesta di alimenti prodotti in montagna, costituenti la razione, deve essere rispettata solo durante la stagione di monticazione. Il Dec. Min. del 20/07/2018 riporta le linee guida sulla verifica delle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna” in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione animale.
  • Prodotti delle api: le api devono raccogliere il nettare e il polline esclusivamente in area montana. Lo zucchero e le altre sostanze zuccherine eventualmente utilizzati nell’alimentazione delle api non devono obbligatoriamente provenire da zone di montagna;
  • prodotti trasformati: la trasformazione deve avvenire in zone di montagna.

Per “trasformazione” si intende qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, maturazione, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o combinazione di tali procedimenti.

In Italia le deroghe, normate dal Dec. Min. del 14/03/2022, permettono:

  • La trasformazione del latte (in strutture in funzione al 3 gennaio 2013).
  • La macellazione di animali, il sezionamento e il disossamento delle carcasse.
  • La spremitura dell’olio di oliva.

Anche al di fuori del territorio montano, purché gli impianti di trasformazione siano ubicati entro 30 km in linea d’aria dal confine amministrativo della zona di montagna.

I prodotti trasformati possono contenere, tra i loro ingredienti, alcune tipologie di materie prime provenienti al di fuori dell’area montana (prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, erbe, spezie e zucchero), solo se non rappresentano più del 50 % del peso totale degli ingredienti.