Tipologie di prodotti

L’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per i quali sia le materie prime che gli alimenti per gli animali provengono essenzialmente da aree montane e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, ha luogo in montagna.

N.B.: L’indicazione non può essere applicata alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e ai prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino.