Motivazioni della certificazione fitosanitaria


Per limitare il pericolo che con la movimentazione di vegetali (piante e parti di piante, quali sementi, frutti, talee, ecc.) o prodotti vegetali (legnami, farine, ecc.) vengano spostati anche gli organismi nocivi che a essi possono essere associati, a livello internazionale è stato definito un comune regime di controlli e certificazioni adeguato a contrastare i rischi fitosanitari per la salvaguardia delle produzioni agricole e dell’ambiente forestale e naturale.

I criteri generali sono stati sanciti dalla Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante (CIPV o IPPC) della FAO (Food and Agriculture Organization) con lo scopo di favorire la libera importazione dei vegetali nel Paese di destinazione mediante l’istituzione di un sistema di controlli effettuati nello Stato di spedizione, reciprocamente riconosciuti e organizzati su basi identiche. Ad oggi la convenzione è stata sottoscritta praticamente da tutti i Paesi del mondo. 
Sulla base di tale atto, recepito dall’Italia con la legge 471 del 9 marzo 1955, ciascun Paese deve dotarsi di un proprio Servizio fitosanitario, incaricato di effettuare i controlli sulle merci regolamentate oggetto di esportazione (o riesportazione), le verifiche sulle operazioni di importazione, nonchè applicare le normative concernenti l’intercettazione, l’eradicazione ed il contenimento della diffusione degli organismi nocivi.

I controlli

Scopo dei controlli è la verifica che i vegetali o prodotti vegetali siano conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente  ed in particolare il controllo che sui vegetali e prodotti vegetali non vi sia presenza di organismi nocivi definiti di “quarantena” contemplati in apposite liste, fatte proprie dalla normativa.

Questi controlli presuppongono l’adozione di appropriate procedure di ispezione, funzionali alla certificazione.

Spesso per i vegetali e prodotti vegetali movimentati negli scambi commerciali internazionali, vengono imposti “requisiti particolari” consistenti in prescrizioni in merito alla loro origine, al rischio fitosanitario relativo a specifici organismi nocivi, ai tipi di controllo sulla loro produzione o sui trattamenti chimici, fisici ecc.

Per alcuni vegetali e prodotti vegetali sono previsti dei divieti di introduzione che possono riguardare tutta la Comunità o solo alcune "zone protette".

I controlli e la certificazione sono eseguiti da Ispettori fitosanitari, nominati dalle rispettive Regioni e iscritti in apposito Registro nazionale, gestito dal Servizio Fitosanitario Centrale.

La certificazione si concretizza con l’emissione di un certificato fitosanitario (documento a valenza internazionale) per l’esportazione o per la riesportazione, oppure di un “nulla-osta” nel caso dell’importazione, dopo che i controlli sulla partita o spedizione da parte del Servizio fitosanitario hanno avuto un esito favorevole.

Zone protette e divieti di introduzione

Con l'avvento del mercato unico, l'intera Europa è divenuto spazio privo di frontiere. Dal punto di visto fitosanitario, questa grande area, per rispondere alle esigenze di contenimento e gestione degli organismi nocivi alle piante deve essere suddivisa in porzioni più limitate, sulla base di criteri agronomici ed ambientali.

Per tutelare maggiormente alcune aree della Comunità dal rischio di introduzione di organismi di quarantena particolarmente pericolosi e non ancora presenti o diffusi in forma endemica, sono state infatti individuate delle “zone protette” all’interno delle quali la circolazione dei vegetali deve soddisfare disposizioni più restrittive.

Per alcuni vegetali e prodotti vegetali di origine extra UE è vietata l’introduzione in tutti i Paesi membri, stante l’elevato rischio,  ritenuto non sostenibile, di diffusione di organismi nocivi associato al loro trasporto.

Per altri organismi, il divieto di introduzione è limitato ad alcune zone protette.