Divieto invernale 2023-2024

Come stabilito dal Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA - DPReg 119/2022), la decorrenza e l’articolazione del divieto autunno-invernale dell'impiego di fertilizzanti azotati nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) è diversificata a seconda delle tipologie di fertilizzanti azotati e, per alcune categorie, avviene attraverso l’emissione di bollettini da parte del Servizio Agrometeo svolto da OS.ME.R. (ARPA FVG).

 

  • Per i materiali di cui all' 32, c.1, lett.a) del RFA, ovvero letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, se utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati e in pre-impianto di colture orticole, sono previsti 32 giorni di divieto dal 15 dicembre al 15 gennaio.

 

  • Per i materiali di cui all' 32, c.1, lett.b) del RFA nel periodo compreso tra 01.11 e 28.02 vanno rispettati 90 giorni di divieto di cui 62 fissi e continuativi tra 01.12 e 31.01 e i restanti 28 definiti in relazione al decorso meteo e alla praticabilità dei suoli, nei mesi di novembre e febbraio, con bollettini agrometeorologici, nel rispetto di tutti gli altri divieti del RFA. Le tipologie soggette a questa gestione sono le seguenti:
  1. concimi azotati e ammendanti di cui al D.Lgs. 75/2010;
  2. letami e usi diversi da quelli di cui all'art. 32, c.1, lett.a) del RFA (letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, se utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati e in pre-impianto di colture orticole) e materiali equiparati ai letami (tra cui il digestato separato palabile), ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di s.s. >65%;
  3. liquami e materiali ad essi equiparati (tra cui i digestati non palabili) e acque reflue, per le aziende con ordinamenti colturali che prevedono almeno una delle seguenti opzioni:
    • 1. presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o arboree con inerbimenti permanenti;
    • 2. suoli con residui colturali. Il requisito di presenza di residui colturali non si realizza nei casi di completa asportazione delle biomasse per trinciatura e insilamento;
    • 3. preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata;
    • 4. colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, tra le quali colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo.

Per gestire efficacemente il divieto, il Friuli Venezia Giulia è suddiviso in 6 aree meteo (A, B, C, D, E, F) con peculiari condizioni pedoclimatiche. In relazione all’andamento meteo, bollettini sono emessi per le aree meteo entro cui ricadono Comuni in ZVN: aree A, B, C, D.

Per ogni area meteo, il bollettino è emesso nel primo pomeriggio delle giornate di martedì, giovedì e domenica.

 

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  • Per i materiali di cui all' 32, c.1, lett.c) vige il divieto continuativo di 120 giorni (01.11-28.02) relativo a distribuzioni di:
  1. liquami e materiali a essi equiparati e acque reflue, nei terrei con coltivazioni e condizioni colturali diverse da quelle di cui alla lett.b) p.to 3) sopra riportato (NO copertura vegetali NO residui colturali);
  2. deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.