Obblighi degli operatori

Gli operatori devono tenere aggiornato il fascicolo aziendale e adottare un sistema di tracciabilità e rintracciabilità (di cui al Reg. CE n. 178/2002) che consenta di verificare l'utilizzazione della dicitura «Prodotto di montagna» in conformità ai requisiti previsti dal Dec. Min. 57167 del 26/07/2017 (es. riportare la dicitura nella fattura di vendita). Nel caso si tratti di cooperativa o altra forma associativa di produttori, devono essere forniti anche i dati, di cui ai relativi fascicoli aziendali aggiornati, delle aziende associate.

I caseifici che intendono avvalersi dell’indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”, in quanto soggetti inclusi in tale filiera di qualità, sono responsabili dell’origine e della provenienza del latte utilizzato per i prodotti sui quali viene apposto il logo. Altresì i conferitori qualificati per le produzioni etichettate “Prodotto di montagna” hanno la responsabilità di fornire latte prodotto nell’ambito di una completa osservanza delle prescrizioni del Reg. Del. UE n. 665/2014 e di mettere a disposizione del caseificio tutto il supporto informativo necessario a rendere evidente tale osservanza (es. dati aziendali e documentazione comprovante l’origine e la provenienza delle materie prime utilizzate per la produzione). Il caseificio può utilizzare la procedura operativa, intesa come esempio di iter metodologico e organizzativo, finalizzata alla definizione delle modalità di gestione di un elenco di conferitori aventi titolo per le forniture di latte presso l’impianto di trasformazione che intenda avvalersi dell’indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”.

Tutte le informazioni previste nel Dec. Min. 57167 del 26/07/2017 devono essere rese immediatamente disponibili (su supporto informatico o cartaceo) da parte degli operatori su richiesta degli Organi di controllo.

Le linee guida sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione animale definiscono gli adempimenti per tipologia di operatore. (Dec. Min. del 20/07/2018).

In particolare, fermo restando che le indicazioni relative alla tracciabilità dei mangimi di montagna possono essere contenute nelle registrazioni previste dal  Reg. (UE) n. 183/2005,

  1. l’allevatore di montagna deve mettere a disposizione degli Organi di controllo le informazioni relative:
  2. a) all'allevamento di montagna (numero, specie animale, codice ASL);
  3. b) alla dieta annuale adottata, specificando la razione alimentare espressa anche in sostanza secca (% s.), con l'indicazione delle quantità e della tipologia di mangimi di montagna ed eventualmente di quelli non di montagna. Per gli allevamenti che utilizzano esclusivamente mangimi di montagna nell'alimentazione degli animali, il dato relativo alla sostanza secca non è richiesto;

Se l'approvvigionamento di mangimi di montagna avviene, anche in parte, nella stessa azienda di allevamento, l'allevatore, oltre a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale, è tenuto a mettere a disposizione degli Organi di controllo le seguenti informazioni:

  1. c) elenco dei terreni destinati alla produzione di alimenti da somministrare ai capi allevati, identificati dagli estremi catastali;
  2. d) piano colturale (superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all'alimentazione del bestiame) e i dati relativi alle produzioni ottenute nell'ultimo triennio.

Gli approvvigionamenti extra aziendali di mangimi di montagna devono risultare da apposita documentazione (documentazione commerciale e/o dichiarazione sull'origine degli alimenti per animali di allevamento inclusi nella filiera di qualità «Prodotto di  montagna« di cui al Dec. Min. n. 57167 del 26/07/2017, allegata al Dec. Min. del 20/07/2018).

In ogni fase i mangimi di montagna devono essere tenuti distinti dagli altri mangimi mediante la detenzione in appositi locali oppure, se detenuti negli stessi locali, mediante l'apposizione di un apposito cartello che specifichi:

  • la provenienza degli stessi da zone di montagna;
  • la % di mangimi provenienti da zone di montagna, nel caso che gli stessi siano miscelati con altri prodotti di origine agricola non ottenuti in zone di montagna.
  1. l’allevatore di montagna che opera con metodo di produzione biologico vede riconosciuto il requisito di conformità qualora l'azienda di allevamento sia certificata come biologica (Reg. CE 834/2007 del 28/06/2007) e le superfici dell'azienda destinate a pascolo e alla produzione di mangimi, come da fascicolo aziendale, siano collocate in zona di montagna;

 

  1. il produttore primario (agricoltore che effettua la produzione primaria di mangime in zone di montagna) oltre a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale, deve mettere a disposizione degli Organi di controllo almeno le seguenti informazioni:

a)elenco dei terreni destinati alla produzione di mangimi, identificati dagli estremi catastali;

b)piano colturale (superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all'alimentazione del bestiame) e i dati relativi alle produzioni ottenute nell'ultimo triennio.

Il produttore primario, nelle registrazioni tenute ai sensi del Reg. CE n. 183/2005, all. I, parte A II punto 2 lettera e), deve riportare altresì elementi che correlano i mangimi di montagna prodotti in azienda con quelli ceduti;

  1. gli intermediari/distributori/commercianti di mangimi di montagna, in relazione ai mangimi di montagna ceduti, oltre alla documentazione attestante la cessione, devono possedere un'adeguata documentazione giustificativa relativa alle forniture.
  2. il mangimificio che produce/trasforma/confeziona mangimi di montagna deve tenere una tracciabilità dei mangimi di montagna introdotti, lavorati, confezionati, ceduti/trasferiti. Nella documentazione di tracciabilità devono essere presenti elementi che correlano i mangimi di montagna in ingresso, con quelli lavorati e/o confezionati e quelli in uscita.

Ogni trasferimento/cessione di mangimi di montagna deve essere accompagnato dalla dichiarazione sull'origine degli alimenti per animali di allevamento inclusi nella filiera di qualità «Prodotto di  montagna« di cui al Dec. Min. 26/07/2017 n. 57167, allegata al Dec. Min. del 20/07/2018, ma tale dichiarazione può essere omessa, qualora le indicazioni presenti nella stessa siano riportate sulla documentazione commerciale che scorta il mangime di montagna. La dichiarazione, la documentazione commerciale e gli imballaggi recano il lotto di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Tutta la documentazione deve essere conservata dagli operatori per almeno cinque (5) anni.