PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - CONCESSIONE DI AIUTI PER LA MISURA 3.1.1. LIQUIDAZIONE DI ACCONTI E SALDI.
descrizione
Il sostegno è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
La struttura responsabile è l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa.
L'organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR è l'Autorità di Gestione (AdG), individuata nel servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
L'organismo pagatore è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea
tipo di avvio
Istanza di parte
termine
90 giorni
riferimento normativo
Reg. CE/UE, 1305/2013
normativa ulteriore
Decreto n° 087 / Pres. del 27 aprile 2016 - Regolamento per l’accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1- Sostegno per l’adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Accesso individuale, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).
documentazione e modulistica
Domanda di sostegno: Art. 14 del Regolamento di cui il Dpgr 087/Pres. dd. 27.4.2016
Domanda di acconto: Art. 22, comma 3, del Regolamento di cui il Dpgr 087/Pres. dd. 27.4.2016
Domanda di saldo: Art. 23, comma 2 del Regolamento di cui il Dpgr 087/Pres. dd. 27.4.2016
modalità di accesso
portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)
accesso on-line
www.sian.it
titolari potere sostitutivo
Direttore generale dell'ERSA
dati.info.90
Art. 6 del Regolamento di cui il Dpgr 087/Pres. dd. 27.4.2016:
1. I beneficiari sono le aziende agricole in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
a) essere agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europea e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;
b) essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
c) partecipare per la prima volta ad uno dei regimi di qualità istituiti in conformità alle rispettive normative ed elencati all’articolo 9.
2. I beneficiari di cui al comma 1 non sono impresa in difficoltà come definita all’articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in conformità all’articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo.
ufficio competente
denominazione
SERVIZIO PROMOZIONE E DIVERSIFICAZIONE COMPARTI AGROALIMENTARE E ZOOTECNICO