Azioni sul documento

Divieto di trattamenti antiparassitari su colture in fioritura

Si segnala che con l’entrata in vigore della l.r. 18/03/2010, n. 6 “Norme regionali per la disciplina e la promozione dell’apicoltura” le procedure autorizzative sino ad ora vigenti per la deroga al divieto dei trattamenti con antiparassitari nel periodo della fioritura delle colture sono state riviste. A termini dell’art. 5, comma 1, della citata l.r. 6/2010, infatti, “durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee”, limitando dunque il divieto ai soli prodotti per i quali vi sia evidenza di specifica pericolosità per i pronubi. Nel caso di prodotti il cui impiego sia facilmente posizionabile in epoca a minore possibilità di impatto, anche se di pericolosità specifica più limitata, criteri prudenziali ne impongono il divieto di impiego. Per quanto sopra, in fase di prima applicazione della norma, il divieto di trattamento in fioritura riguarda tutti gli insetticidi di sintesi, tutti gli acaricidi e tutti i diserbanti; tra gli anticrittogamici, nel periodo fiorale deve essere escluso inoltre l’utilizzo dei formulati che riportano in etichetta la frase di rischio “R57 - Tossico per le api” o altra specifica indicazione di pericolosità per le api ed i pronubi in genere.