Quadro normativo
Informazioni sugli aspetti legislativi dei prodotti tradizionali
Nell’anno 1999, con il Decreto Ministeriale 8 settembre 1999 n. 350, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato il Regolamento recante le norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Con questo strumento, il Ministero ha voluto introdurre, in modo omogeneo, un riconoscimento di alcuni prodotti agroalimentari che per tradizione locale, consolidata e costante, potevano trovare una valorizzazione sul mercato. Su questi nobili fini sono stati istituiti, presso le Regioni e le Province degli Elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali e presso il Ministero stesso, l’Elenco Nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
Successivamente, a seguito di varie richieste di chiarimento pervenute, il MIPAF con la Circolare n. 10 del 21 dicembre 1999 “Criteri e modalità per la predisposizione degli elenchi delle regioni e delle province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali – D.M. 8 settembre 1999, n.350”, ha ritenuto opportuno definire le modalità di attuazione del D.M. 8 settembre 1999, n.350 concordando, con i rappresentanti regionali e ministeriali, criteri chiari ed uniformi per la predisposizione degli elenchi delle regioni e delle province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali. Con la circolare, sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali, da inserire negli elenchi regionali e provinciali, i prodotti destinati all’alimentazione umana elencati nell’allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e nell’allegato I del Regolamento (CEE) n.2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, nonché i prodotti liquorosi, purché ovviamente abbiano i requisiti di cui al 2° comma dell’art.1 del D.M. 8 settembre1999 n.350 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’art.8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173”.
Non vanno invece inseriti negli elenchi in parola i prodotti registrati come D.O.P. o I.G.P.
Qualora un prodotto, successivamente al suo inserimento nell’elenco venga registrato ai sensi del Reg. (CEE) n.2081/92, verrà depennato dall’elenco regionale o provinciale e dall’elenco nazionale.
L’inserimento nell’elenco potrà avvenire su iniziativa delle Regioni e delle Province autonome o su istanza di soggetti pubblici o privati, una volta che l’Ente regionale o provinciale abbia accertato che il prodotto per il quale si chiede l’inserimento nell’elenco possieda i requisiti di cui al 2° comma dell’art.1 del D.M. 8 settembre n.350.
Entro il 12 aprile 2000 le Regioni e le Province autonome trasmetteranno al Ministero delle politiche agricole e forestali – Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, l’elenco dei prodotti tradizionali






