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Istruttoria

Guida alla procedura per il riconoscimento dei prodotti tradizionali

Per l’istituzione di una istruttoria di riconoscimento di un prodotto tradizionale, ai fini del suo inserimento negli elenchi provinciali e/o regionali della Regione Friuli Venezia Giulia, bisogna riempire una scheda identificativa  del prodotto ritenuto adatto contenente i seguenti elementi:

 1.

 categoria;

 2.

 nome del prodotto, compresi sinonimi e termini dialettali;

 3.

 territorio interessato alla produzione;

 4.

 descrizione sintetica del prodotto;

 5.

 descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura;

 6.

 materiali, attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento;

 7.

 descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;

 8.

 elementi che comprovino che le metodiche siano state praticate in maniera omogenea e 

 secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni;

 

1. Categoria

Deve essere inserita la categoria, compresa nel sottostante elenco, in cui il  prodotto, per natura, composizione o elaborazione  possa rientrare:

Categorie dei prodotti tradizionali (ai sensi del DM 8 settembre 1999 n.350)

Bevande analcoliche, distillati e liquori;

Carni(e frattaglie) fresche o loro preparazioni;

Condimenti;

Formaggi;

Grassi (burro, margarina, oli);

Paste fresche e prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria e confetteria;

Piatti composti;

Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi; 

Prodotti della gastronomia;

Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro);

Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;

  

2. Nome del prodotto, compresi sinonimi e termini dialettali

Inserire i dati identificativi del prodotto agroalimentare completa della denominazione ufficiale italiana, il nome scientifico, gli eventuali  sinonimi e termini dialettali.

E’ possibile denominare il prodotto agroalimentare da inserire nell’Elenco anche con il gergo dialettale, purché esso sia comunemente utilizzato per individuare quel particolare prodotto tradizionale  nelle aree di produzione/trasformazione/elaborazione

 

3. Territorio interessato alla produzione

Descrivere la zona o territorio interessato alla produzione, alla trasformazione o all’elaborazione del prodotto tradizionale oggetto di inserimento nell’elenco.

Nel caso di produzioni ittiche marine, la zona interessata da descrivere sarà l’area interessata alla pesca o all’allevamento.

 

4. Descrizione sintetica del prodotto

Devono  essere descritte le principali caratteristiche fisiche e organolettiche del prodotto interessato con indicazioni della  forma, colore, aspetto, dimensioni e presentazione (sfuso,confezionato ecc).

 

5. Descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura

Devono essere descritte le modalità di ottenimento del prodotto, del trattamento, della conservazione e delle eventuali attività di trasformazione (affumicatura, salagione, essiccamento ecc). Nel caso dei prodotti della pesca dovranno essere descritte le modalità di pesca, indicando le tipologie e  le tecniche impiegate,  le modalità di lavorazione e trattamento del pescato ( baiatura, selezionamento, ghiacciatura), del stoccaggio, del confezionamento e della commercializzazione.

 

6. Materiali, attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento

Specificare quali sono i materiali e le attrezzature, anche meccaniche, utilizzate per l’ottenimento del prodotto. Nel caso dei prodotti ittici vanno indicati, ad esempio,  le attrezzature e gli strumenti di condizionamento ( vivai, nasse di mantenimento) selezionatura ( sgranatrici e vagli vibranti molluschi), confezionamento (materiali utilizzati).

 

7. Descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura

Vanno descritte le eventuali aree e locali impiegate per le operazioni  di lavorazione, conservazione o stagionatura indicando la localizzazione, la tipologia ( capannone, magazzino ecc),  la metratura, la disposizione e gli elementi strutturali igienico-sanitari ( pavimento, piastrelle, scarichi, bagni, spogliatoi ecc). Per le produzioni ittiche fresche che non richiedono lavorazioni, possono essere indicate, brevemente, le composizioni strutturali delle barche o degli impianti di allevamento con la precisazione che trattandosi di un prodotto fresco avviato direttamente al consumo, non sono previsti particolari locali di conservazione e stagionatura.

 

8. Elementi che comprovino che le metodiche siano state praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni

Vanno indicate  tutte le citazioni, letterarie e bibliografiche, che possano comprovare una consolidata e storica tradizione locale  del prodotto mantenuta, nei metodi e risultati, costante nel tempo.

 

Deroga

Nel caso in cui, per i prodotti tradizionali inseriti nell’elenco, si richieda una deroga sanitaria (art.8, comma 2 del D.Lvo n.173/1998), con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai "prodotti tradizionali" di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.

Per la richieda di deroga, alla documentazione presentata dovrà essere preparata una lista aggiuntiva che comprenda , oltre alla scheda identificativa, una scheda di deroga contenente i seguenti elementi:

  9.

 oggetto della richiesta di deroga e motivazioni della stessa;

 10.

 osservazioni sulla sicurezza alimentare del prodotto ottenuto con metodiche tradizionali;*

 11.

 riferimenti normativi;

 12.

 eventuali annotazioni dei Servizi Sanitari Regionali;

 

 *specificamente vanno individuate in questo punto i rischi ed i possibili pericoli che possono generarsi durante le fasi di lavorazione del prodotto, nonché le procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali oggetto di contatto e dei locali nei quali si svolgono le attività produttive, salvaguardandone le caratteristiche di tipicità, salubrità e sicurezza del prodotto);

 

La richiesta di inserimento deve essere inoltrata alla Provincia per tramite dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura, che raccoglie ed elabora le segnalazioni ricevute dagli Enti pubblici (Camera di Commercio, Comune, Assessorati) e privati (Associazioni di categoria, Consorzi, Organizzazioni di produttori, aziende e singoli produttori).

La provincia, dopo aver inserito nei propri elenchi  i prodotti ritenuti idonei e meritevoli, presenta alla Regione l’elenco propositivo dei prodotti tradizionali prescelti che, dopo una valutazione e verifica dell’idoneità da parte dell’ERSA  verranno inseriti con apposito Decreto, nell’Elenco Regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Ogni anno, entro il 12 aprile, la Regione invia l’elenco aggiornato dei propri prodotti al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali che provvederà all’inserimento nell’Elenco Nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Entro il 30 luglio di ciascun anno il Ministero provvederà alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale,  dell’aggiornamento dell’Elenco con i nuovi prodotti tradizionali comunicati.